Comunicato 2/2026
Roma, 23 gennaio 2026
Riattribuzione degli incarichi di seconda fascia e nuovo obbligo assicurativo
La riorganizzazione dell’Istituto, con la prossima attribuzione degli incarichi di seconda fascia decorrenti dal 1° febbraio 2026, si avvia alla conclusione.
Desideriamo ringraziare l’Amministrazione per aver concluso, nei tempi previsti, tutte le procedure necessarie e, soprattutto, per aver adottato un approccio equilibrato, evitando interpretazioni “forzate” del regolamento sulla rotazione che hanno portato, negli ultimi anni, allo scadere dell’incarico, all’attribuzione di un nuovo incarico “necessariamente” diverso dal precedente. Tale regolamento, come da noi sempre sostenuto, salvaguarda, invece, nel contenuto testuale la possibilità di rinnovo fino a tre incarichi consecutivi, consentendo di contemperare l’esigenza di rotazione con il principio di buon andamento e continuità amministrativa.
È un risultato particolarmente significativo, a nostro giudizio, perché ha evitato quella frammentazione organizzativa che negli ultimi anni ha spesso accompagnato le frequenti riorganizzazioni, impedendo il consolidamento delle competenze e azzerando, ad ogni “nuovo corso”, gli spunti innovativi maturati dal singolo dirigente nel primo triennio dell’incarico.
Il nuovo obbligo di polizza previsto per i dirigenti per danno patrimoniale
Nel quadro della riattribuzione degli incarichi, la comunicazione dell’Amministrazione di ieri 22 gennaio 2026 ha richiamato l’entrata in vigore della legge 7 gennaio 2026, n. 1, recante modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, in materia di funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa.
La disposizione, all’art. 1, prevede che:
«Chiunque assuma un incarico che comporti la gestione di risorse pubbliche dalla quale discenda la sua sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti è tenuto a stipulare, prima dell’assunzione dell’incarico, una polizza assicurativa a copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave. Nei procedimenti per i danni patrimoniali, l’impresa di assicurazione è litisconsorte necessario».
In attesa di ulteriori approfondimenti della norma da poco entrata in vigore, trattandosi di un obbligo a carico del dirigente, lo stesso, se iscritto alla CIDA INPS, potrà eventualmente autodichiarare: “di aver adempiuto all’obbligo per la copertura dei danni patrimoniali cagionati dallo stesso all’amministrazione per colpa grave, perché in possesso della polizza assicurativa prevista dalla legge”.
La copertura assicurativa CIDA
Si ricorda, infatti, agli iscritti che CIDA FC – Sezione INPS ha attivato una polizza collettiva, pagata direttamente dal Sindacato, la cui copertura decorre dal perfezionamento dell’iscrizione, coincidente con l’effettiva trattenuta della quota associativa.
Le garanzie previste sono:
- responsabilità civile verso terzi, responsabilità amministrativa ed amministrativa contabile – massimale € 1.000.000;
- infortuni;
- tutela legale.
Alla luce del quadro normativo vigente, tale copertura può considerarsi idonea all’assolvimento dell’obbligo introdotto dalla legge 7 gennaio 2026, n. 1, fermo restando che ogni dirigente può, se lo ritiene opportuno, attivare una ulteriore polizza integrativa individuale per incrementare, a proprio carico, il massimale fino a 2, 3 o 5 milioni di euro, pagando la relativa quota alle condizioni agevolate concordate dalla CIDA FC – Sezione INPS con l’assicuratore.
Per chiarimenti sulla copertura collettiva CIDA e sull’eventuale attivazione della polizza integrativa individuale, è possibile contattare la segreteria della Sezione INPS all’indirizzo: cidainps@gmail.com
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CIDA continuerà a monitorare l’applicazione della nuova disciplina, affinché siano garantite uniformità, certezza interpretativa e piena tutela dei dirigenti iscritti al sindacato.
Cordiali saluti,
Lucio Paladino
Segretario nazionale
CIDA Funzioni Centrali – Sezione INPS
